Societa’ tra professionisti (STP)
A seguito delle disposizioni contenute nel D.M. 08/02/2013 n. 34 “Regolamento in materia delle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della Legge 12/11/2011 n. 83”, il Consiglio con delibera del 29/10/2020, ha istituito la “Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti” di questo Ordine Ingegneri.
Il decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n. 183”) prevede l’iscrizione all’albo degli ingegneri – in una sezione distinta – delle “società tra professionisti” o “società professionali”. Tali società – costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183” – devono avere come oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.
Secondo la procedura prevista nel decreto, innanzi tutto la società tra professionisti si deve iscrivere al Registro delle imprese:
- nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
- nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.
Subito dopo, per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli ingegneri, la società di professionisti dovrà presentare una domanda al Consiglio dell’Ordine competente per territorio (in base al comune in cui è stata stabilita la sede legale).
Documentazione da presentare alla richiesta di iscrizione
- Domanda di iscrizione STP
- Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società.
- Elenco nominativo:
a) dei soci che hanno la rappresentanza;
b) dei soci iscritti all’Albo;
c) degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza. - Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante e di ciascuno dei soci
- Certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi, o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000.
- Certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000.
- Dati Personali Aggiuntivi
- Dichiarazione di presa d’atto
- Dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 del D.M. 8/2/2013 n. 34
(compilato da ciascun socio) - Attestazione del versamento di €168,00 (centosessantotto/00) sul c/c postale 8003 intestato a Ufficio Registro e Tasse Concessioni Governative.
- Ricevuta di versamento della quota di iscrizione all’Albo Sezione Speciale STP dell’importo di €300,00 (trecento/00) con bonifico IBAN IT83 M076 0104 2000 0105 3740 609 intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.
La quota annuale dovuta dall’anno successivo a quello della data di iscrizione è fissato in euro 220,00 (duecentoventi/00)
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine dovrà verificare l’osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM 34/2013; tale verifica riguarderà sostanzialmente i contenuti dell’atto costitutivo e le eventuali incompatibilità tra i soci.
Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo. Sarà poi compito della società far annotare l’avvenuta iscrizione all’albo nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine invece rilevasse delle difformità tra quanto riportato (o dichiarato) dalla società e quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari, dovrà a comunicare tempestivamente alla società i motivi che non consentono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la società potrà rispondere con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti integrativi.
Si apre, in questo caso, una fase di contradditorio tra la società e il Consiglio dell’Ordine. Se il contradditorio ha esito positivo, la società viene regolarmente iscritta nella sezione speciale dell’albo. Se invece il contradditorio ha esito negativo, il Consiglio dell’Ordine comunicherà il rifiuto di iscrizione al legale rappresentante della società attraverso un atto scritto (il DM 34/2013 parla di “lettera di diniego”).
Tale atto sarà impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, ovvero – nel caso degli ingegneri - attraverso un ricorso al CNI. La società potrà comunque ricorrere all’autorità giudiziaria, secondo le norme vigenti.
Nel caso di domanda di prima iscrizione, l’eventuale diniego opposto dal Consiglio dell’Ordine comporta la necessità di procedere alle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto o della compagine sociale, al fine di conformarsi ai requisiti indispensabili per l’iscrizione.
Nel caso in cui, invece, la società sia già iscritta all’albo e si riscontri successivamente la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, il Consiglio dell’Ordine – dopo aver esperito negativamente la procedura del contraddittorio – provvederà alla cancellazione della società dall’albo, se la stessa non ha provveduto a regolarizzare la situazione entro tre mesi, decorrenti dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Tale termine è prorogato fino a sei mesi, nel caso in cui la società debba ristabilire la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli non professionisti.
La sezione speciale dell’albo degli ingegneri registra per ciascuna società professionale le seguenti informazioni:
la ragione o denominazione sociale;
l’oggetto professionale (unico o prevalente);
la sede legale;
il nominativo del legale rappresentante;
i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
Eventuali variazioni dei dati pubblicati nell’albo per una società già iscritta dovranno essere comunicate al Consiglio dell’Ordine dalla stessa società, per consentirne l’aggiornamento.
Ultimo aggiornamento
22 Maggio 2021, 20:23